I confini dell'umano - campagna informativa su legge e immigrazione
Normativa italiana sull'immigrazione "Siamo stati superati da banditi decisi a sbarrare la strada al benessere; questi uomini si vestivano col manto dei profeti, ma adottavano i metodi dei tiranni. Parlavano in termini sapienti essendo però ignoranti. Adottavano il nostro modo di reclamare la libertà ma riuscirono grazie al potere della spada e alla debolezza del governo a convincere la massa volgare che essi rappresentavano il diritto, la verità e la protezione dalle leggi.

"Muhammad 'Abduh, "al- 'Urwa -l wuthqa", 1884.
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LA LEGGE BOSSI-FINI


La legge Bossi-Fini

La Legge Bossi – Fini è composta da un totale di trentotto articoli suddivisi, a seconda dell’argomento trattato, in tre capi:

  • Capo I, disposizioni in materia di immigrazione, articoli 1 -30.
  • Capo II, disposizioni in materia di asilo, articoli 31 – 32.
  • Capo III, disposizioni di coordinamento, articoli 33 – 38.

Entrando più nel dettaglio, visto che le molte novità introdotte nei vari capi sono presenti in più articoli, più che una sintesi articolo per articolo conviene elencare le novità stesse capo per capo.

 

Capo I.

Impronte digitali

Se prima i rilevi segnaletici erano possibili solo laddove ci fosse una causa ragionevole per dubitare dell’identità personale dello straniero, la Bossi - Fini evidenzia più volte, (articoli 5 e 7) l’obbligo di effettuare rilievi fotodattiloscopici in ogni caso, a partire dalla richiesta del permesso di soggiorno.

 

Permesso di soggiorno

Le modalità di rilascio del permesso di soggiorno sono tra le più modificate dalla Bossi - Fini, in particolare negli articoli 5 e 18. Ora non è più possibile in alcun modo per l’immigrato regolarizzarsi dall’Italia, in quanto il datore può instaurare un rapporto di lavoro unicamente con uno straniero fisicamente presente nel paese di origine. Il circuito previsto dalla legge vede il datore recarsi innanzitutto in prefettura, con in mano una completa documentazione che include tra le altre cose:

  • Carte relative alle modalità di sistemazione alloggiativa del futuro lavoratore straniero.
  • Proposta di contratto di soggiorno, relativa al tipo di rapporto lavorativo che si intende instaurare.
  • Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto lavorativa alla prefettura.
  • L’impegno a pagare le spese di ritorno dello straniero verso il proprio paese di provenienza.

In seguito la prefettura, (per la precisione il nuovo sportello unico per l’immigrazione previsto dalla stessa legge), dopo quaranta giorni complessivi e sentito il questore, trasmette la documentazione agli uffici consolari dello straniero i quali, dopo gli accertamenti di rito, gli consegnano il visto d’ingresso. Una volta in Italia l’immigrato dovrà recarsi entro otto giorni allo sportello da dove, in precedenza, il datore aveva aperto la pratica. La lo attende la firma del contratto e, dopo altri passaggi di pratica che coinvolgono l’INPS e le questure, il permesso.
La durata del permesso di soggiorno dipende dal tipo di contratto di lavoro stipulato: solo nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un lavoro autonomo il permesso ha una scadenza massima di due anni, ma l’intervallo di tempo si restringe a un anno o nove mesi in caso di contratti a tempo determinato e stagionali. Si parla sempre di tempi massimi, perché se il contratto parla di tempi minori, allora da questi ultimi dipenderà la durata del permesso.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero almeno novanta giorni prima della sua scadenza alla questura, ridotti a sessanta nel caso di un contratto a tempo determinato e trenta per un contratto stagionale. Indipendentemente da ciò, il nuovo permesso non può avere durata superiore al precedente.
La legge specifica che, qualora l’immigrato perda il lavoro, la revoca del permesso non è immediata. Egli ha tempo di iscriversi alle liste di collocamento e di rimanere in Italia, in attesa, fino alla fine del suo permesso, o comunque mai meno di sei mesi, a meno che non si parli di un lavoro stagionale. Ma passato questo periodo allo straniero non rimane che tornare in patria.
Le pene per la contraffazione di visti, contratti e permessi di soggiorno prevedono fino a sei anni di carcere, aumentabili ulteriormente nel caso di coinvolgimento di un pubblico ufficiale. Sono previste anche ammende fino a duemilacinquecento euro per il datore che non comunica variazioni nel rapporto di lavoro e di cinquemila euro per il datore che tiene alle sue dipendenze lavoratori privi di permesso, ovvero clandestini. In quest’ultimo caso, è previsto anche l’arresto e la detenzione da tre mesi a un anno.

 

Carta di soggiorno

L’articolo 9 specifica che il rilascio della carta di soggiorno, senza termini di scadenza, può avvenire solo dopo sei anni e non cinque, come previsto in precedenza dal Testo unico.

 

Sportello unico

Citato in più articoli, tra cui il 6, il 18 e il 20, trattasi di un ufficio della prefettura responsabile dell’intero procedimento di assunzione e di rinnovo del permesso di soggiorno. Prima venivano coinvolti l’anagrafe, le questure e l’INPS.

 

Visto di ingresso

vengono ristrette le condizioni per ottenere il visto, che è rilasciato nel paese dello straniero assieme a una comunicazione che elenchi i suoi diritti e doveri in una lingua a lui comprensibile.

 

Espulsioni

Altra caratteristica della legge su cui si insiste in più articoli (12, 13, 14 e 15) è la procedura di allontanamento dello straniero dal territorio dello stato, che ora agisce per via amministrativa e mediante l’accompagnamento fisico alla frontiera. Uno straniero senza documenti in regola, una volta ottenuto il nulla osta dall’autorità giudiziaria, viene espulso dal questore mediante decreto e accompagnamento alla frontiera per mano della forza pubblica. In un qualsiasi momento, nell’attesa di ottenere il nulla osta o per avere più tempo per l’identificazione, lo straniero può essere portato in un CPT, per un massimo di 60 giorni.
Il decreto può essere impugnato in un ricorso, che comunque deve avvenire entro sessanta giorni dall’emanazione, presso un tribunale monocratico, che lo accoglie o lo rigetta entro massimo venti giorni. In tutto questo procedimento l’immigrato ha facoltà di essere assistito da un avvocato o da un avvocato d’ufficio e da un interprete, qualora necessario, sempre alle spese dello stato.
Se continua a non essere possibile identificarlo dopo i 60 giorni trascorsi nel CPT, il questore ordina allo straniero di uscire dal territorio entro cinque giorni, mediante un provvedimento scritto.
Le pene previste per la non ottemperanza al decreto di espulsione e all’ordine di uscita sono sempre di misura detentiva, che aumenta fintantoché lo straniero non esce definitivamente dal territorio, raggiungendo un massimo di quattro anni di carcere. Alla pena segue poi  un nuovo decreto di espulsione.
In tutti i casi è previsto un iter giudiziario per direttissima.
Tranne le dovute eccezioni, il giudice competente può sostituire una pena detentiva espressa per un reato non colposo inferiore a 2 anni con l’espulsione stessa.

 

Favoreggiamento all’immigrazione clandestina

L’articolo 11 afferma che chiunque compie atti a favorire l’immigrazione clandestina è punibile con ammende di quindicimila euro per clandestino e con un massimo di tre anni di reclusione. Nel caso di associazioni finalizzate allo sfruttamento della clandestinità le ammende rimangono invariate, ma le pene detentive possono arrivare fino a dodici anni. Se il reato riguarda cinque o più persone immigrate, prevede “trattamenti inumani o degradanti” o anche “pericoli per la vita e l’incolumità” dell’immigrato, le pene aumentano ancora fino a un massimo di venticinquemila euro di ammenda e quindici anni di carcere massimi, caso quest’ultimo riguardante lo sfruttamento dei minori e/o della prostituzione.
Le pene previste sono tuttavia ridotte della metà nei confronti di scafisti pentiti o di collaboratori di giustizia.

 

Marina militare e monitoraggio marittimo

Lo stesso articolo 11 aggiunge ulteriori poteri alle navi in servizio di polizia nei mari nazionali, oltre a prevedere l’intervento delle navi della marina militare con compiti di monitoraggio dei confini, in entrambi i casi con l’obiettivo di fermare le navi con a bordo clandestini. L’articolo prevede anche la possibilità di sequestro del natante. Qualora esistano trattati internazionali o bilaterali al riguardo, questi compiti possono essere svolti anche nelle acque internazionali o di un altro Stato. L’articolo 10 interviene inoltre sul coordinamento del monitoraggio delle frontiere, chiamando in causa il sostegno del Ministero dell’interno.

 

Regole sulla casa

Come già anticipato, ancora prima dell’arrivo dell’immigrato  in territorio italiano è il datore a dovere garantire la disponibilità di sistemazione presso un alloggio che rientri in tutte le norme previste per l’edilizia residenziale pubblica. Entrano nel merito gli articoli 6 e 18.

 

Falsi matrimoni

E’ l’articolo 29 a stabilire che se è appurato che da un matrimonio con un immigrato non faccia seguito una convivenza materiale, il permesso di soggiorno dell’immigrato è revocato. Questo non avviene, tuttavia, se dall’unione matrimoniale sono nati dei figli.

 

Previdenza sociale

L’articolo 18 introduce forti limitazioni alla riscossione dei contributi previdenziali: gli immigrati che hanno versato contributi anche per meno di cinque anni potranno riscuoterli, ma solo una volta compiuti 65 anni, a prescindere da dove si trovino per allora. Il cambiamento è netto, perché prima l’immigrato poteva richiedere i contributi in qualsiasi momento, una volta cessata l’attività lavorativa, peraltro maggiorati del 5% annuo.

 

Ricongiungimenti familiari

Disciplinati dall’articolo 23, diventano molto più restrittivi: ora lo straniero può essere raggiunto dal coniuge e dai figli solo a condizione che siano a carico, cioè che non possano mantenersi autonomamente. I genitori possono entrare solo se hanno più di 65 anni e se nessun’altro possa provvedere al loro mantenimento in patria a causa di “gravi e documentati problemi di salute”.

 

Diritti dei minori

L’articolo 25 afferma che i minori che presenziano, senza accompagnamento, per almeno due anni ad un progetto sociale o civile di un ente pubblico o privato, potranno ottenere un permesso di soggiorno al momento della maggiore età, che però andrà sottratto alle quote presenti nel decreto annuale del presidente del consiglio. Questo sempre a patto di rispettare una serie di prerequisiti burocratici, che includono da parte del gestore del progetto certificazioni sulla frequentazione o sul lavoro svolto, sull’alloggio e sugli anni di permanenza fino ad allora conseguiti in Italia, vale a dire minimo due, (per il progetto), più uno.

 

Tetto massimo di sportivi

L’articolo 22 conferisce al Ministro per i beni e le attività culturali il potere e il dovere di stabilire un limite massimo annuale agli sportivi stranieri che desiderino svolgere attività di questo tipo in Italia, a titolo professionistico o comunque retribuite. La ripartizione di questo limite è lasciata al CONI, che ne effettua la distribuzione tra le varie federazioni.

 

Infermieri professionisti

Lo stesso articolo stabilisce poi che la figura dell’infermiere professionista, tanto carente in Italia, diventa una categoria esente dalle norme sui flussi e dalle quote.

 

Quote

L’articolo 3 interviene invece sul discusso sistema delle quote per l’ingresso degli stranieri in Italia dando maggiore flessibilità, ma anche maggiore arbitrarietà, al decreto ordinario del presidente del consiglio. La procedura base prevede l’azione di un insieme di Commissioni, di associazioni (di lavoratori e di datori di lavoro) e di conferenze (tra cui quelle riguardanti le autonomie locali, l’economia e il lavoro). Tutti questi soggetti istituzionali e non, assieme ai ministri e al presidente, convergono nella pubblicazione del documento programmatico, che definisce anche linee guida da tenere nei confronti della gestione dell’immigrazione. Tale documento è da predisporsi entro termini precisi a intervallo triennale.
Ma La Bossi - Fini afferma che la non specificata “necessità di un termine più breve” può ammettere un’emanazione anticipata del decreto sulle quote che non tenga conto di alcuna linea guida. Inoltre, a prescindere, il presidente del consiglio può deliberare sulle quote con proprio decreto in qualsiasi momento.

 

Spese e nuove assunzioni

Per la costruzione di nuovi CPT la legge prevede un finanziamento di 61.97 milioni di euro in tre
anni. Inoltre è prevista l’assunzione di personale aggiuntivo nelle ambasciate, fino a un massimo di ottanta unità a contratto semestrale.

 

Capo II.

L’intervento della legge in merito ai richiedenti asilo e a chi fa richiesta per ottenere lo status di rifugiato si snoda attraverso due soli articoli, ma è in ogni caso un intervento profondo.
L’articolo 31 si limita a prevedere la possibilità da parte del richiedente asilo, qualora non sia in stato di trattenimento, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo fintantoché la sua pratica di richiesta non viene esaminata.
L’articolo 32 invece è molto lungo. Prevede l’introduzione di restrizioni  della possibilità di richiesta d’asilo e interviene sui casi in cui può essere previsto il trattenimento di uno straniero che possa presentare richiesta. Tra le cause più comuni la verifica della sua identità in caso di mancanza di documenti e/o la verifica degli elementi su cui si basa la sua richiesta di asilo, se non immediatamente disponibili. Ma soprattutto nel caso di ingresso illegale nel territorio dello stato. In tutti i casi comunque il trattenimento avviene in appositi centri di identificazione, secondo un preciso regolamento su cui intervengono L’ACNUR, il Consiglio d’Europa e l’UE. Difensori legali, rappresentanti europei o dell’ACNUR sono sempre ammessi all’interno dei centri.
L’articolo elenca anche la procedura semplificata da tenere per deliberare sulle richieste d’asilo nei casi in cui il soggetto sia sottoposto a trattenimento, gestita per la maggior parte dalla questura e che prevede anche la permanenza nei CPT, centri dai quali non ci si può mai allontanare nel frattempo, pena l’annullamento della domanda.
E’ inoltre prevista la creazione di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di varia composizione ma presiedute sempre da un prefetto. E’proprio tale commissione a deliberare sulle richieste d’asilo, per le quali delibere può essere sempre presentato ricorso, secondo le modalità elencate dallo stesso articolo 32. Interpreti e avvocati, qualora necessari, sono sempre a carico dello stato. Le varie commissioni territoriali sono coordinate da una commissione centrale “nazionale per il diritto d’asilo”, sempre presieduta da un prefetto e di composizione analoga alle commissioni territoriali.
Il Ministero attiva sul suolo nazionale anche un servizio di promozione, informazione ma soprattutto di monitoraggio degli enti locali che prestano servizi di accoglienza, attività questa gestita invece prevalentemente dall’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani). Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza nei confronti di rifugiati e di altri stranieri soggetti a protezione umanitaria possono altresì concedere domicilio a questi ultimi, purché non ricorra il trattenimento nei CPT. Sempre gli enti locali possono essere sostenuti economicamente, entro certe regole, da un decreto del ministero dell’interno.
 Al contempo però la norma che prevedeva l’obbligo di prima assistenza nei confronti dei richiedenti asilo per i primi quarantacinque giorni di permanenza è stata abrogata, mentre il totale dei fondi previsti a sostegno degli enti locali viene fissato dalla legge stessa poco più di cinque milioni di euro, a cui si sommano varie donazioni e contributi europei.
Per la costruzione di nuovi centri di identificazione sono invece previsti oltre venticinque milioni di euro per il solo 2003.
L’articolo 33, inserito sempre nel secondo capo, riguarda tuttavia la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare per le cosiddette colf, vale a dire personale adibito all’assistenza di malati, anziani e diversamente abili. L’articolo elenca tutta la procedura, che coinvolge gli uffici postali, la prefettura e la questura, definendo inoltre i termini entro cui l’emersione deve
mantenersi.

 

Capo III.

I cinque articoli presenti nell’ultimo capo della legge si occupano di vari argomenti di carattere più gestionale. Intanto vengono fissati i termini entro cui predisporre i decreti attuativi, vale a dire entro sei mesi. In realtà tali decreti, viste le evidenti difficoltà logistiche e finanziarie, (anche dovute al fatto che questo stesso capo, all’articolo 38, afferma chiaramente che gli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono costituire oneri aggiuntivi per il bilancio statale), usciranno solo due anni e mezzo dopo. Probabilmente però in questo ritardo hanno avuto un ruolo anche le numerose questioni di costituzionalità sollevate alla corte nei tribunali di Milano, Genova, Torino, Bologna, Ancona, Trieste e Verona, solo per citarne alcune.
Viene inoltre predisposto un altro organismo di controllo, questa volta delle frontiere e della polizia di frontiera, la cui gestione è interamente affidata al Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia.
Altro aspetto importante, l’invio di esperti della polizia di stato nelle ambasciate in qualità di esperti. Per ovviare alle spese dovute a questo aumento di personale, l’articolo 36 prevede più di due milioni di euro in due anni.
I rimanenti oneri riguardano invece alcune comme degli articoli 1, 12, 13 e 32, per i quali è previsto un fondo di quattrocento milioni di euro totali divisi tra il 2002 e il 2004.

 

 

Fonti utilizzate: gazzetta ufficiale

 

Eugenio Conti - Scienze antropologiche, Università degli Studi di Bologna