I confini dell'umano - campagna informativa su legge e immigrazione
Normativa italiana sull'immigrazione "Siamo stati superati da banditi decisi a sbarrare la strada al benessere; questi uomini si vestivano col manto dei profeti, ma adottavano i metodi dei tiranni. Parlavano in termini sapienti essendo però ignoranti. Adottavano il nostro modo di reclamare la libertà ma riuscirono grazie al potere della spada e alla debolezza del governo a convincere la massa volgare che essi rappresentavano il diritto, la verità e la protezione dalle leggi.

"Muhammad 'Abduh, "al- 'Urwa -l wuthqa", 1884.
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NORMATIVA ITALIANA SULL'IMMIGRAZIONE

 

Il pacchetto sicurezza
Legge 94/09 - "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

 

La legge 94, 2009, altrimenti detta Pacchetto Sicurezza.

Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” si sviluppa su tre articoli e un numero molto ampio di comme e sotto – comme. I suoi argomenti generali sono:

 

- La criminalità

- La sicurezza stradale

- Il decoro urbano

- L ’immigrazione

 

Criminalità

Accanto a un insieme di comme relative al contrasto della criminalità di stampo mafioso, che prevedono sostanzialmente maggiori poteri al prefetto e alla direzione D.I.A. in termini di acquisizione di documenti e di ispezione, la legge 94 intensifica il controllo dell’amministrazione dei beni confiscati e della loro allocazione, mediante l’istituzione dell’ albo nazionale degli amministratori giudiziari (aventi il compito, appunto, dell’amministrazione dei beni confiscati che la richiedano). Assieme a ciò, viene resa più difficile la ricandidatura di amministratori e dipendenti nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiosi.

Soprattutto però, la legge interviene sul piccolo. Vengono intensificate le pene per reati minori come violazione del domicilio, furto e rapina, aggravati ulteriormente in prossimità di sportelli bancomat e di scippo: specialmente in questo caso, è evidente il bisogno di soddisfare una fame di sicurezza tutta mediatica solo con lo strumento della previsione di pene più severe.

Sempre per questa visone delle cose la legge prevede come unici strumenti di riappropriazione del tessuto urbano caduto nel degrado il controllo dei senza fissa dimora, mediante la creazione di un registro che ne annoti le generalità, ma soprattutto le ronde di cittadini volontari non armati. Insomma, le cause del degrado del tessuto sociale della città italiana, da identificarsi soprattutto nella disgregazione operata dall’urbanizzazione sregolata e dalla privatizzazione degli spazi, non vengono minimamente esplorate: in compenso si afferma che queste compagnie di volontari siano in grado, solo con i loro itinerari da vigilantes, di riappropriarsi della città. Una domanda sorge spontanea: e quando queste chiassose ronde se ne saranno tornate a casa a dormire, chi rimarrà dove sono passate? La sensazione di perdita del tessuto cittadino sarà, nel migliore dei casi, solamente interrotta brevemente da un blando antidolorifico.

E’ colpito anche lo sfruttamento di minori, portatori di handicap e di soggetti incapaci di intendere e di volere, infine la mutilazione genitale femminile.

Ultima, ma non certo per importanza, la reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, punibile fino a tre anni di reclusione.

 

Sicurezza stradale e decoro urbano.

Sul tema della sicurezza stradale ritorna il carattere mediatico della norma nel suo insieme: l’insieme degli inasprimenti delle pene, che compongono la totalità dell’azione sull’argomento, (cosa che equivale a dire: la sicurezza stradale è ottenuta solo con pene più severe), si rivolgono a chi fa uso di stupefacenti e a chi commette violazioni in orari notturni. Una grande vittoria del giornalismo di cronaca italiano, che ha dedicato ad entrambi i casi la maggior parte della sua attenzione, dedicando a tutto il resto spazi più marginali. Per fare un solo esempio, le condizioni della viabilità, del suolo stradale, dei marciapiedi, delle piste ciclabili, le strumentazioni e i mezzi concessi alla polizia municipale, che infatti non trovano alcun riferimento nel pacchetto.

Il tema del decoro urbano deve necessariamente essere presente in un insieme di leggi del genere: colpire in maniera superficiale la facciata di tutte le gravi e complesse questioni su cui si focalizza il pacchetto, implica un occhio di riguardo all’aspetto, all’estetica dell’ordine, ottenuta anch’essa solo con la polizia e con il controllo severo. Estetica che ritorna anche nell’articolo 2, per ciò che concerne l’istituzione del registro dei senza fissa dimora e la regolazione delle cosiddette “ronde”.

 

Nell’Articolo 3, tra le altre cose:

1) Vengono inasprite le pene per chi guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti: a chi viene notificato il semplice uso personale, la patente viene sospesa per il doppio del tempo. A chi invece viene notificato lo spaccio, la patente viene sospesa per tre anni.

2) Le violazioni commesse tra le 22 e le 7 del mattino vengono aumentate di un terzo rispetto al normale. I proventi verrebbero usati, mediante un successivo decreto del ministro dell’Economia, per progetti e iniziative riguardanti l’incidentalità stradale notturna, oltre che devoluti in parte alla guardia di finanza e al corpo forestale.

3) Viene introdotto il reato di insozzamento della superficie stradale, rivolto a chi getta da veicoli in sosta o in movimento rifiuti o oggetti che determinino un’alterazione del suolo non risolvibile con la semplice rimozione del rifiuto o dell’oggetto stesso: macchiare, imbrattare, sporcare, insomma.

4) Diventano maggiori i requisiti e le barriere per il rilascio di patente, patentino per ciclomotori e certificati di idoneità alla guida.

5) Viene colpito con la confisca del veicolo chi circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

6) Viene sottoposta a un regime più severo l’occupazione abusiva del territorio, che comporta l’immediato ripristino dei luoghi a spese dei trasgressori. In caso di un’attività commerciale abusiva sulle strade, oltre al ripristino, si dispone la chiusura dell’esercizio commerciale, operazione per cui deve intervenire anche la guardia di finanza, oltre che la polizia stradale.

 

Immigrazione

Sebbene in più sedi il pacchetto sicurezza sia stato pubblicizzato come un’insieme di norme volte, per ciò che concerne l’immigrazione, a combattere l’immigrazione clandestina, in realtà esso pone ulteriori barriere e controlli anche nei confronti degli immigrati regolari, o che desiderano esserlo, in aggiunta a quanto già fatto dalla Bossi-Fini, che è in effetti un’altra modifica alla precedente Turco-Napolitano, e non un sostituto.

 

L’articolo 1 del ‘pacchetto sicurezza’ è quello che maggiormente ci interessa, per ciò che concerne la disciplina dell’immigrazione. Esso sostanzialmente:

 

1) Introduce al testo unico stranieri l’articolo 10 bis, ovvero il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello stato (il cosiddetto ‘reato di clandestinità’), disciplinandone l’iter giuridico.

2) Aggiunge l’obbligo, da parte dello straniero che richiede il permesso di soggiorno, di versare un contributo di 80 – 100 euro e di sottoscrivere un Accordo di Integrazione con lo Stato Italiano, che include tra le altre cose la verifica della conoscenza della lingua italiana (livello A2) e la sufficiente conoscenza della “cultura civica” e della “vita civile”, secondo un sistema di acquisizione e di perdita di crediti, (Una sorta di patente a punti dell’integrazione).

3) Disciplina le procedure e le esenzioni in casi di richiesta d’asilo, di motivi umanitari e di protezione internazionale nel loro rapportarsi con le normative del testo unico.

4) Obbliga lo straniero a esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici in un ampio insieme di occasioni, assieme agli altri documenti che il caso specifico richiede. In caso, a richiesta, esso non adempisca, diventa immediatamente sanzionabile.

5) Proroga il trattenimento dello straniero nel CIE fino a 180 giorni.

6) Disciplina i compiti e i poteri del Questore per ciò che concerne i decreti di espulsione e l’iter processuale dello straniero che non adempisca al suddetto decreto.

7) Istituisce il cosiddetto ‘Fondo Rimpatri’, volto a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri, i quali introiti dipendono dai fondi UE e dai contributi versati dagli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno.

8) Restringe i criteri di parentela con cittadini italiani che normalmente impedirebbero l’espulsione dello straniero dal quarto al secondo grado.

9) Amplifica i controlli e i requisiti igienico-sanitari e abitativi (già introdotti dal testo unico e dalla Bossi – Fini).

10) Inasprisce le pene per il favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
Insieme a queste disposizioni, contenute nelle varie comme dell’articolo, nel Pacchetto Sicurezza si evidenzia un’ulteriore restrizione dei requisiti per ottenere la cittadinanza italiana mediante il matrimonio: diventano necessari 2 anni di soggiorno regolare ininterrotto e un ulteriore contributo di 200 euro.

Inoltre, la legge prevede che gli stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un master di secondo livello, possano convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di lavoro; infine, che possano ottenere un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di 12 mesi. Per alcune categorie di lavoratori particolarmente qualificate, è prevista una semplificazione delle procedure di ingresso.

Da evidenziare inoltre la comma 1 dell’articolo 1, che afferma come la circostanza aggravante della “clandestinità” sia da applicare solo ai cittadini di paesi non appartenenti all’UE. Privilegio, quello dei cittadini dell’UE, che si aggiunge a quelli del testo unico.

 

L’iter processuale del reato di clandestinità nel dettaglio.
Il reato di ingresso e di soggiorno illegale nel territorio dello stato è stato, ed è tuttora, uno slogan ampiamente

utilizzato dal governo e dalla Lega Nord in particolare. Ma la sua materializzazione in legge, pubblicizzata come un successo, si rivela in realtà confusionaria e, come evidenziato da molte procure tra cui quella di Bologna, del tutto anomala in molti punti. Da una visione di insieme delle sue caratteristiche, ne viene fuori un reato gonfiato di caratteristiche d’urgenza e di severità d’applicazione, incastrato però in una normale procedura amministrativa, con molte forzature e deformazioni.

 

In sostanza, un immigrato irregolare che si trovi colto in flagranza di reato o con evidenti prove di colpevolezza viene coinvolto in un processo che vede la polizia giudiziaria, innanzitutto, recarsi dal PM con in mano le prove del reato, per farsi autorizzare la presentazione immediata a giudizio dell’imputato (ovvero l’immigrato) entro 15 giorni. Il PM può anche autorizzare la contestuale citazione a giudizio dell’imputato qualora, (e solo qualora), ci siano “condizioni d’urgenza” e l’imputato si trovi in una condizione di restrizione delle proprie libertà personali, “a qualsiasi titolo”, ovvero (pare) anche in caso di permanenza provvisoria nel CIE.

Già da questo punto di vista, come evidenzia il Procuratore Massimiliano Serpi, c’è il ricorso a formule che distorcono il linguaggio processuale: la presentazione immediata si intende, normalmente, per persone sottoposte a vincoli di libertà personale (e che, dunque, devono essere accompagnate e presentate a giudizio dalla Polizia Giudiziaria). Al contrario, il termine citazione a giudizio normalmente è da riferirsi a un imputato in piena libertà personale (citare, ovvero notificare): il pacchetto sicurezza scambia così, per così dire, le formule e i contenuti normali, senza alcun apparente motivo, creando non poca confusione tra gli operatori di giustizia.

Entrambe le suddette autorizzazioni a procedere da parte del PM danno luogo al processo, gestito comunque in entrambi i casi dal Giudice di Pace. Questi, in caso di verdetto di colpevolezza, conferma il valore dell’ammenda o procede, in presenza di determinate condizioni, all’espulsione dell’immigrato. Praticamente sempre, visto che sarà difficile trovare un irregolare in possesso della cifra prevista come sanzione.

 

Cosa cambia per l’immigrato irregolare detenuto nei Cie.
Passati o no i 180 giorni massimi di permanenza nel CIE, il Questore può procedere all’espulsione, avendo alla mano tutti i documenti necessari per il rimpatrio. Qualora in questi sei mesi non riesca invece ad ottenerli, ordina allo straniero di uscire dall’Italia entro 5 giorni. Le sanzioni in caso di inottemperanza prevedono l’arresto e un processo penale per direttissima, che vede come pena finale un periodo di reclusione di 1 - 4 anni. Una volta fuori, se le autorità sono riuscite nel frattempo ad ottenere i documenti necessari, lo straniero diviene soggetto di un nuovo provvedimento di espulsione. Sennò è introdotto nuovamente nel CIE, da dove è costretto a ricominciare tutto l’iter suddetto da capo.

 

Fonti:

Circolare del Ministero dell’Interno del 7/08/09 sulla legge 94/09; relativi allegati n. 1, 2, 3; Circolari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 28/07/09; Gazzetta Ufficiale; http://www.vigileamico.it/.

 

Circolare e allegati legge 94/09

 

Eugenio Conti - Scienze antropologiche, Università degli Studi di Bologna